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il 21 Ott 2009

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Poca chiarezza sul poker sportivo – Avv. Gianluca Pomante

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Comunicato Stampa – Nel corso dell’interrogazione parlamentare del 13 ottobre 2009, probabilmente per l’improbabile accostamento con le offerte di gioco non autorizzate dall’Amministrazione dei Monopoli presenti su Internet (siti con dominio .com), sono state diffuse delle informazioni poco chiare – ed evidentemente non corrette – sulla normativa di riferimento per i giochi di abilità, meglio noti come skill games, tra i quali rientra anche il poker sportivo, attualmente oggetto di importanti investimenti da parte degli operatori del settore dell’automatico.

In relazione all’offerta di gioco a distanza da parte dei concessionari AAMS, appare evidente come improponibile sia il riferimento alla Tabella dei giochi proibiti, che riguarda i giochi praticati con carte ed altri supporti materiali, o all’art. 110 Tulps, disciplinante unicamente gli apparecchi da intrattenimento.

Ugualmente errato il riferimento alla Legge 401/1989, dato che il Concessionario è evidentemente autorizzato dall’Amministrazione dei Monopoli e rispetta quindi il dettato dell’art. 4, co. 1, secondo periodo. Altrettanto infondato il richiamo all’art. 88 Tulps, posto che l’obbligo di richiedere la licenza di polizia riguarda tassativamente le scommesse.

Nell’Ordinamento Italiano vige innanzitutto un generale divieto di analogia per la legge penale, che impedisce l’introduzione di nuovi reati che non siano espressamente previsti dal Legislatore; ne consegue che ciò che non è espressamente vietato dall’Ordinamento è consentito, salvo successive modifiche normative. Inoltre, l’art. 23 della Costituzione dispone chiaramente che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta al cittadino se non è prevista dalla legge.

Anche i Regolamenti emanati dall’Amministrazione dei Monopoli, pertanto, nel disciplinare la materia del gioco, non devono eccedere i limiti imposti dalla legge, poiché, in tal caso, si verterebbe in una chiara ipotesi di carenza di potere, che renderebbe inesistente qualsiasi provvedimento.

Ciò che spesso non viene compreso dagli addetti ai lavori è che all’Amministrazione non è attribuita la facoltà di stravolgere il precetto normativo, ma semplicemente quella di regolamentare nel dettaglio una materia i cui confini sono già imposti dall’Ordinamento. Ergo, ciò che non è espressamente disciplinato dalla legge non può essere disciplinato ex novo dall’Amministrazione dei Monopoli, poiché si tratterebbe di atti amministrativi privi di qualsiasi efficacia.

Quanto ai dispositivi (totem o personal computer) collegati direttamente ed esclusivamente al sito del concessionario, attraverso i quali viene erogata l’offerta di giochi di abilità, attualmente l’unica norma applicabile risulta essere la legge 223/06, che all’art. 37 rinvia ad un successivo regolamento da emanarsi a cura dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato.

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AAMS ha provveduto in tal senso con provvedimento del 17 settembre 2007 – prevedendo, in particolare, la modalità “torneo” (art. 6, co. 1, lett. b) e la modalità di “confronto diretto tra più giocatori” (art. 6, co. 2, lett. b), alle quali appartiene anche il poker sportivo – senza nulla argomentare in ordine alla necessità di licenze o ulteriori autorizzazioni, semplicemente perché non previste dalla legge.

Contrariamente a quanto asserito nel corso dell’interrogazione parlamentare, l’art. 11 quinquesdecies, lett. b), del D.L. 203/05, proprio perché facente riferimento alla fattispecie delle scommesse, non può essere applicato all’ipotesi dei totem per il poker online.

Deve quindi ritenersi lecita l’offerta di giochi di abilità a distanza da parte dei concessionari, in qualunque esercizio commerciale, con qualsiasi dispositivo e senza alcuna licenza diversa dalla concessione sportiva, atteso che sarebbe irragionevole sottoporre ad ulteriori controlli e censure quei prodotti che il Legislatore stesso ha considerato inidonei a consentire il gioco d’azzardo, perché, per l’appunto, basati sull’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, e per i quali il controllo viene operato preventivamente dall’Amministrazione dei Monopoli, con l’approvazione del progetto di piattaforma di gioco sottoposto dai concessionari nel rispetto del Regolamento del 17.09.2007.

Ogni ulteriore limitazione risulterebbe solo una inutile ridondanza del controllo operato dall’AAMS sul concessionario e dal concessionario sulla piattaforma di gioco, e rischierebbe di vanificare gli investimenti finora affrontati dagli operatori del settore, che hanno fatto legittimo affidamento proprio sull’assenza di inutili formalismi.

Avv. Gianluca Pomante

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